Una campagna di
Maurizio Vaccaro-GalluzziContattiInserisci il tuo indirizzo email: ti invieremo una nuova password, che potrai cambiare dopo il primo accesso.
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Ciao, mi chiamo Maurizio e sono una persona attenta ai temi inerenti alla giustizia sociale e climatica. Infatti, da quando mi sono trasferito a Milano, circa otto anni fa, ho preso parte a differenti progetti culturali e sociali, ad assemblee cittadine e di quartiere, a manifestazioni, presidi e picchetti in solidarietà di chi viene messo al margine da questa società fagocitante.
A seguito di una di queste manifestazioni sono stato raggiunto da una misura di prevenzione chiamata avviso orale (se ti interessa approfondire l'argomento troverai un approfondimento dopo questa presentazione). Anche altre persone sono state raggiunte dalla stessa misura e, insieme, ci siamo organizzat* per presentare collettivamente il ricorso amministrativo e per creare momenti di confronto, dai quali è emerso che le misure di prevenzione sono fortemente indiziate di incostituzionalità. Nonostante non abbia procedimenti o indagini in corso, come attestato dall'ex art. 335 c.p.p., mi è stata negata la revoca dell'avviso orale dal prefetto di Milano. Le motivazioni sono poco chiare, fanno riferimento al contesto in cui sono inserito e non a reati penali da me commessi. Infatti, la prefettura ha confermato la tesi della questura, per la quale è ragionevole presumere che sia un persistente pericolo sociale perché prendo parte a "numerose manifestazioni [...] a prescindere dagli esiti penali". Ora sono davanti ad un bivio: o chiedere la revoca di questa misura tramite il ricorso giurisdizionale al T.A.R, che non mi posso permettere; o accetto questa misura, che non ha un termine, e ciò significa scegliere di continuare la mia vita, solidarizzando con gli esclusi, consapevole di poter essere raggiunto da ulteriori misure di prevenzione, come i divieti annessi all'avviso orale, il foglio di via obbligatorio o la sorveglianza speciale (seguiranno approfondimenti inerenti queste misure durante la campagna di crowdfunding). Inoltre, insieme al Comitato Autonomo Abitanti Barona, con la quale ho presentato il ricorso amministrativo, riteniamo strategico impugnare il mio ricorso davanti al T.A.R, vista la palese mancanza di motivazioni valide, per creare un precedente giurisdizionale che faccia emergere l'incostituzionalità delle misure di prevenzione, ancora oggi potente mezzo di controllo sociale. Credendo che ciò possa divenire strumento utile per tutt* coloro che sono stat* raggiunt* dalla stessa misura.
Questi sono i motivi per i quali ho avviato la campagna crowdfunding, questa campagna si pone, dunque, l'obiettivo di coprire le spese processuali che dovrò affrontare per presentare il ricorso con scadenza il 24 ottobre.
Totale spese processuali euro 2,222.
Elenco spese:
Approfondimento:
Per il decreto amministrativo 159 del 2011 (che fa riferimento all’impianto della legge del 1956) le misure di prevenzione sono:
Avviso orale; Foglio di via obbligatorio; Sorveglianza speciale.
Le misure di prevenzione limitano le libertà personali e sono fortemente indiziate di illegittimità costituzionale per diversi motivi: primo tra tutti, perché applicate indipendentemente dalla commissione di un reato ma da comportamenti e contesti di altro genere, ciò rende la sua applicazione arbitraria e soggetta ad interpretazioni, inoltre, scavalcano il normale iter giudiziario per la limitazione delle libertà e, nello specifico, l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio limitano fortemente il diritto alla difesa. La giurisprudenza, però, ha sempre salvato le misure di prevenzione perché sono un potente mezzo di controllo sociale, dato l’ampio ambito di applicazione sono utilizzate per diversi scopi.
Nello specifico, ci sono due tipi di misure di prevenzione: quelle personali e quelle patrimoniali, noi ci focalizzeremo su quelle personali che si dividono in amministrative e giudiziarie:
Come detto sopra gli ambiti di applicazione sono molteplici, rispetto all’avviso orale a noi interessa l’ambito di applicazione descritto al punto C del decreto: “coloro che con il loro comportamento debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica”. L’ambito “elementi di fatto” lascia così larga agibilità al questore. Infatti, l’avviso orale, essendo una misura preventiva, può essere sorretto anche solo da: “una valutazione indiziaria di portata generale fondata su contesti significativi nel loro complesso anziché episodi univoci e definiti”.
Cosa vuol dire “contesti significativi nel loro complesso”?
Essere inseriti in una realtà politica è il CONTESTO e, siccome si è inseriti in quel contesto, il questore può presumere che tu sia dedito a reati senza un riscontro effettivo. È, dunque, il modello comportamentale complessivo a far presumere la persistenza di una pericolosità sociale, sulla base di meri sospetti e meri contesti. La pericolosità sociale di una persona non viene desunta da quel che fa ma da quel che è e rappresenta. Questa concezione nel diritto penale prende il nome di “colpa d’autore” ed è un tratto distintivo dei regimi totalitari. Nel mio caso, che non è affatto unico né raro, nonostante non abbia procedimenti e indagini in corso, come attestato dall’ex art. 335 c.p.p. rilasciato dalla cancelleria centrale penale, mi è stata negata la revoca dell’avviso orale. Tra le motivazioni, poco chiare, per cui sono stato raggiunto dall’avviso orale, emerge che il questore di Milano presume che io sia un persistente pericolo sociale perché ho partecipato, senza commettere reati, ad una manifestazione in solidarietà a Vincenzo Vecchi, tenutasi a Milano. (per approfondimenti https://www.sosteniamovincenzo.org/radio-onda-durto-negata-lestradizione-di-vincenzo-vecchi/).
L’avviso orale può comportare altre misure che limitano la libertà personale come: i divieti connessi, che possono essere impugnati in tribunale, mentre, l’avviso orale si impugna: facendo ricorso gerarchico al prefetto o chiedendone la revoca (iter amministrativo), oppure davanti dal TAR (iter giurisdizionale). Però le contromisure sono limitative, infatti, il prefetto tendenzialmente conferma le misure date dal questore e il ricorso al TAR è così dispendioso da disincentivarne l’utilizzo, questo fa sì che l’impugnazione del ricorso risulti depotenziata.
Gli avvocati, che hanno lavorato al ricorso amministrativo di molte persone raggiunte da questa misura, a seguito di quella manifestazione o di altre iniziative politiche, ritengono il mio caso emblematico sia per le motivazioni del rigetto fornite da questura e prefettura sia perché non ho procedimenti e indagini in corso, come attestato dal certificato del casellario giudiziale e dall’attestazione dell’ex art. 335 c.p.p.
Fino ad oggi abbiamo proceduto in tale modo:
prima abbiamo richiesto la revoca al prefetto che l’ha negata, in seguito abbiamo impugnato il diniego facendo ricorso gerarchico al prefetto, che ha nuovamente rigettato la richiesta; perciò, ora, abbiamo deciso di ricorrere al T.A.R. con l’obbiettivo di far emergere non solo l’arbitrarietà e l’utilizzo politico delle misure di prevenzione ma anche l’incostituzionalità di esse. L’iter giurisdizionale diventa indispensabile per creare un precedente giuridico che possa permettere alle persone che vengono raggiunte da tali misure di fare ricorso.
Fare questo ricorso è fondamentale perché l’avviso orale ha durata illimitata e nel caso si continui a mantenere la stessa condotta di vita, ovvero, nel caso in cui continuassi a partecipare alle manifestazioni, ad organizzare e partecipare ad attività sociali e a portare solidarietà alle persone messe al margine, potrei essere raggiunto, come tutte le persone che hanno ricevuto l’avviso orale, da altre misure di prevenzione quali: Foglio di via obbligatorio e Sorveglianza speciale, misure che spiegheremo meglio nel corso della campagna di Crowdfounding.
Spese: (totale crowdfounding 2222euro)
Per approfondimenti ulteriori:
http://www.amargi.blog/2020/05/04/avviso-orale-e-altre-misure-di-prevenzione/
Per aggiornamenti:
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) costituiscono una serie di 17 obiettivi concordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi;
Città e comunità sostenibili:creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi.
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